Art. 1138 - Regolamento di condominio.
1. Quando in un edificio il numero dei condomini è superiore a dieci,
deve essere formato un regolamento, il quale contenga le norme circa l'uso delle
cose comuni [1117 ] e la ripartizione delle spese [1123 ], secondo i diritti
e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le norme per la tutela
del decoro dell'edificio e quelle relative all'amministrazione [disp. att. 68
].
2. Ciascun condomino può prendere l'iniziativa per la formazione del regolamento
di condominio o per la revisione di quello esistente.
3. Il regolamento deve essere approvato dall'assemblea con la maggioranza stabilita
dal secondo comma dell'articolo 1136 e trascritto nel registro indicato dall'ultimo
comma dell'articolo 1129. Esso può essere impugnato a norma dell'articolo
1107 [1106].
4. Le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun
condomino, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, e in nessun
caso possono derogare alle disposizioni degli articoli 1118 secondo comma, 1119,
1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e 1137 [72 ; disp. att. 155].
Art. 1139 - Rinvio alle norme sulla comunione.
Per quanto non è espressamente previsto da questo capo si osservano le norme sulla comunione in generale [1100 ss.; disp. att. 61 ss.].
R.D. 30-03-1942, n. 318 CAPO I
Disposizioni di attuazione
Art. 61
1. Qualora un edificio o un gruppo di edifici appartenenti per
piani o porzioni di piano a proprietari diversi si possa dividere in
parti che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi, il condominio
può essere sciolto e i comproprietari di ciascuna parte possono
costituirsi in condominio separato. 2. Lo scioglimento è deliberato
dall'assemblea con la maggioranza prescritta dal secondo comma dell'articolo
1136 del codice, o è disposto dall'autorità giudiziaria
su domanda di almeno un terzo dei comproprietari di quella parte dell'edificio
della quale si chiede la separazione.
Art. 62
La disposizione del primo comma dell'articolo precedente si applica anche se
restano in comune con gli originari partecipanti alcune delle cose indicate
dall'articolo 1117 del codice. 2. Qualora la divisione non possa attuarsi senza
modificare lo stato delle cose e occorrano opere per la sistemazione diversa
dei locali o delle dipendenze tra i condomini, lo scioglimento del condominio
deve essere deliberato dall'assemblea con la maggioranza prescritta dal quinto
comma dell'articolo 1136 del codice stesso.
Art. 63
1. Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato
dall'assemblea [1123 ], l'amministratore può ottenere decreto di ingiunzione
immediatamente esecutivo, nonostante opposizione. 2. Chi subentra nei diritti
di un condomino è obbligato, solidalmente con questo [1292], al pagamento
dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente. 3. In caso
di mora [1219 ] nel pagamento dei contributi, che si sia protratta per un semestre,
l'amministratore, se il regolamento di condominio ne contiene l'autorizzazione,
può sospendere al condomino
moroso l'utilizzazione dei servizi comuni che sono suscettibili di
godimento separato.
Art. 64
1. Sulla revoca dell'amministratore, nei casi indicati dal terzo comma
dell'articolo 1129 e dall'ultimo comma dell'articolo 1131 del codice,
il tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto motivato,
sentito l'amministratore medesimo. 2. Contro il provvedimento del tribunale
può
essere proposto reclamo alla corte d'appello nel termine di dieci giorni
dalla notificazione.
Art. 65
1. Quando per qualsiasi causa manca il legale rappresentante dei condomini,
chi intende iniziare o proseguire una lite contro i partecipanti a
un condominio può richiedere la nomina di un curatore speciale
ai sensi dell'articolo 80 del codice di procedura civile. 2. Il curatore
speciale deve senza indugio convocare l'assemblea dei condomini per
avere istruzioni sulla condotta della lite.
Art. 66
1. L'assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni
indicate dall'articolo 1135 del codice, può essere convocata in
via straordinaria dall'amministratore quando questi lo ritiene necessario
o quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino
un sesto del valore dell'edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni
dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente
alla convocazione. 2. In mancanza dell'amministratore, l'assemblea
tanto ordinaria quanto straordinaria può essere convocata a
iniziativa di ciascun condomino. 3. L'avviso di convocazione deve essere
comunicato ai condomini almeno cinque giorni prima della data fissata
per l'adunanza.
Art. 67
1. Ogni condomino può intervenire all'assemblea anche a mezzo
di rappresentante. 2. Qualora un piano o porzione di piano dell'edificio
appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste
hanno diritto a un solo rappresentante nell'assemblea, che è designato
dai comproprietari interessati; in mancanza provvede per sorteggio
il presidente. 3. L'usufruttuario di un piano o porzione di piano dell'edificio
esercita il diritto di voto negli affari che attengono all'ordinaria
amministrazione e al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni.
4. Nelle deliberazioni che riguardano innovazioni, ricostruzioni od
opere di manutenzione straordinaria delle parti comuni dell'edificio
il diritto di voto spetta invece al proprietario.