REVOCA DELL'AMMINISTRATORE DI CONDOMINO
Parte II
4. Revoca giudiziaria.
Nel caso che in apposita assemblea
non si raggiunga la necessaria maggioranza per revocare l'amministratore,
ci sono tre casi previsti dal codice civile agli artt. 1129 e 1131 che
consentono anche ad un solo condomino di richiedere la revoca giudiziaria
in base all'art. 64 delle disposizioni di attuazione del codice civile:
- Omessa notizia all'assemblea di citazioni o provvedimenti il cui contenuto esuli dalle sue attribuzioni;
- Mancata resa del conto della sua gestione per due anni consecutivi;
- Sussistenza di "fondati sospetti di gravi irregolarità".
Nei primi due casi, la revoca è quasi automatica in quanto non è difficile per il giudice stabilirne la fondatezza. Per il terzo caso, anche se dovranno essere prodotte prove e documenti circa le gravi irregolarità presunte, il giudice avrà ampio margine di discrezionalità, senza e contro il parere del condominio, ed a lui è rimessa la decisione che dovrà anche tener conto degli interessi condominiali, ma anche degli interessi eventualmente violati di una minoranza di condomini nei confronti di altri, che essendo in maggioranza, e avendo vantaggi particolari dalla presente gestione, non consentono la normale revoca assembleare.
E' possibile quindi da parte di uno o più condomini rivolgersi al "Tribunale della Volontaria Giurisdizione" della propria città (a Roma è in viale Giulio Cesare 54/b edificio nuovo terzo piano sezione V stanza 558) facendo regolare domanda di ricorso per revoca amministratore, raccontando nella stessa tutte le ragioni per cui la si richiede ed allegando eventuali documenti comprovanti quanto si espone nella domanda stessa. Il tutto può essere fatto con modica spesa (70 euro di contributo unificato e 8 euro di bollo) e senza ricorrere al patrocinio di un legale.
Contrariamente a molte cause civili cosiddette "normali", il ricorso al "Tribunale della Volontaria Giurisdizione" ottiene un esito nel giro di pochissimo tempo (da uno a tre mesi a seconda della città interessata).
5. Conclusioni.
Il consiglio che posso dare io è quello
di utilizzare la "normale" assemblea
ordinaria, quando possibile, o indire un'assemblea con l'iter proposto
al punto 3. seguendo l'art. 66 delle disposizioni di attuazione del codice
civile. La revoca "giudiziaria" la lascerei per i casi marginali
eclatanti ed in cui è stato impossibile far conto di una maggioranza
capace di decidere per il bene del condominio e non solo per i propri
interessi.
Tenete presente che in caso di revoca giudiziaria ed in caso che conseguentemente per motivi vari, compresi quelli di "ripicca" della maggioranza contraria, non si riesca ad eleggere un amministratore in sostituzione di quello revocato, bisognerà di nuovo ricorrere al giudice per la nomina di un amministratore giudiziario ed è risaputo che il compenso dovuto a quest'ultimo è ben superiore a quello che normalmente "si patteggia" con chi deve essere volontariamente nominato dall'assemblea.
Prima quindi di fare un tale passo provate con gli altri sistemi, e poi… in bocca al lupo!