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AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI ADRIANO COMUZIO
Ultimo aggiornamento: 13 Febbraio, 2007

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Comunicato stampa - 28 giugno 2006

Condominio a prova di privacy - 28 giugno 2006

Regole chiare per un condominio a prova di privacy. Con un provvedimento generale, il Garante per la protezione dei dati personali ha prescritto ai condomìni, anche per i trattamenti effettuati dall'assemblea e dall'amministratore, le misure necessarie per una corretta gestione dei dati personali. Il provvedimento tiene conto anche delle osservazioni di associazioni di categoria e di singoli condomini che hanno partecipato con numerosi contributi alla consultazione pubblica aperta l'8 febbraio scorso.

Le regole per il condominio

Questi in sintesi i punti principali del provvedimento:
  • Il condominio, in quanto titolare del trattamento, può trattare solo informazioni personali pertinenti e necessarie per la gestione e l'amministrazione delle parti comuni. Le informazioni possono riguardare sia tutto il condominio (dati relativi a consumi collettivi), sia i singoli partecipanti (dati anagrafici, indirizzi, quote millesimali). I numeri di telefono possono essere trattati solo con il consenso degli interessati, a meno che compaiano già in elenchi telefonici pubblici.
  • Per verificare l'esattezza degli importi dovuti, ciascun condòmino può essere informato, in sede di rendiconto annuale o su richiesta, delle somme dovute dagli altri e di eventuali inadempimenti.
  • É invece vietata la diffusione di dati personali mediante l'affissione di avvisi di mora o di sollecitazioni di pagamento in spazi condominiali aperti al pubblico, in cui è consentita solo l'affissione di avvisi generali (quali convocazioni di assemblea o comunicazioni urgenti).
  • I dati sanitari possono essere trattati solo se indispensabili ai fini dell'amministrazione del condominio (come in caso di danni a persone anche diverse dai condomini, o per particolari deliberazioni, come nel caso dell'abbattimento delle cosiddette "barriere architettoniche").
  • La comunicazione di dati personali è consentita con il consenso o se ricorrono altri presupposti di legge. La partecipazione all'assemblea condominiale di estranei è consentita con l'assenso dei partecipanti e in casi previsti dalla legge, ad esempio può trattarsi di tecnici o consulenti chiamati ad intervenire su problemi all'ordine del giorno. É possibile videoregistrare l'assemblea solo con il consenso informato dei partecipanti.
  • Per prevenire illecite comunicazioni e diffusioni di dati personali l'amministratore deve adottare idonee misure di sicurezza previste dal Codice della privacy.
  • L'amministratore può esercitare il diritto di accesso ai dati riferiti al condominio nel suo complesso (ad esempio alle informazione relative al consumo globale di energia ed acqua); il singolo condomino può sempre accedere ai dati che lo riguardano, rivolgendosi all'amministratore.
"Il provvedimento ha lo scopo di garantire privacy e trasparenza nella vita condominiale" - sottolinea Giuseppe Fortunato, componente dell'Autorità e relatore del provvedimento - "La privacy, correttamente intesa, non è mai un limite per la trasparenza della gestione condominale; la trasparenza correttamente intesa non è mai un lasciapassare per offendere la riservatezza della persona. Per aiutare amministratori e condòmini e favorire una lettura pronta, pratica ed esemplificativa del provvedimento verrà redatto anche un apposito Vademecum del palazzo, uno strumento operativo per qualunque cittadino."

Roma, 28 giugno 2006
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