Al predetto termine di impugnativa si applica la sospensione
feriale di cui all’articolo 1 della legge 7 dicembre 1969, n. 742.
Qualora vi siano valide ragioni per temere che l’imminente esecuzione della
volontà assembleare comporti un pregiudizio irreparabile del diritto vantato,
l’impugnativa con richiesta di sospensione della esecutività della
delibera può essere proposta con ricorso depositato nella cancelleria
del giudice competente per il merito.
La proposizione di rimedi cautelari preventivi sospende il termine di decadenza
dell’impugnativa. Il termine è altresì sospeso a seguito
della proposizione di ricorsi a procedure di conciliazione stragiudiziale delle
controversie presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
o altri organismi ovvero nell’ambito di attività conciliative svolte
dalle associazioni di rappresentanza dei proprietari, dei conduttori e degli
amministratori ove previsti nel regolamento di condominio e nuovamente decorre
dopo dieci giorni dalla comunicazione dell’esito della procedura conciliativa
e in ogni caso dopo che sono trascorsi novanta giorni dall’avvio della
stessa.
Negli altri casi la richiesta di sospensione della esecutività della delibera
può essere chiesta unitamente all’impugnativa proposta con atto
di citazione o in corso di causa».
Art. 12
1. Il comma 3 dell’articolo 1138 del codice civile, è sostituito
dal seguente:
«Il regolamento deve essere approvato dall’assemblea con la maggioranza
stabilita dal secondo comma dell’art. 1136 e, controfirmato da ogni votante,
deve essere allegato al relativo verbale di approvazione facendone parte integrante,
salve le disposizioni in materia di formazione e di sottoscrizione degli atti
in via telematica».
Art. 13
1. L’articolo 1139 del codice civile è abrogato.
Art. 14
1. All’articolo 2643 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
«a) il numero 14) è sostituito dal seguente:
“14) gli atti e le sentenze, nonché le delibere di cui all’art.
1117-quater, che operano la costituzione, il trasferimento o la modificazione
di uno dei diritti menzionati nei numeri precedenti e le domande giudiziali che
li riguardano;“;
b) dopo il numero 14), è aggiunto il seguente:
“15) gli atti che operano la modificazione della proprietà o di
uno dei diritti menzionati nei numeri precedenti ovvero impongono, modificano
o vietano destinazioni specifiche a beni o a complessi di beni per realizzare
interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico ai sensi
dell’articolo 1322.“».
Art. 15
1. All’articolo 2659 del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:
«a) al numero 1), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “Per
i condominii, devono essere indicate la denominazione, ubicazione e codice fiscale.“;
b) dopo il secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente:
“Le trascrizioni delle delibere di cui all’articolo 1117-quater e
degli atti che impongano, vietano o modificano specifiche destinazioni d’uso
delle parti comuni o delle unità immobiliari di proprietà esclusiva,
eseguite a favore e contro i condominii si considerano eseguite a favore e contro
tutti i singoli proprietari delle unità immobiliari. Gli atti di cui al
numero 14-bis dell’articolo 2643 devono essere trascritti a favore e contro
le parti medesime.“».
Art. 16
1. All’articolo 63 delle disposizioni per l’attuazione del codice
civile e disposizioni transitorie, sono apportate le seguenti modificazioni:
«a) dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:
“Gli obbligati in regola con i pagamenti hanno il beneficio della preventiva
escussione. Il ricorso a strumenti coattivi di riscossione delle somme dovute
da ciascuno obbligato entro tre mesi dal giorno in cui il credito è divenuto
esigibile deve essere comunicato dall’amministratore ai creditori del condominio
ancora insoddisfatti.“;
b) il comma 2, è sostituito dal seguente:
“Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato, solidalmente
con questo, al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a
quello precedente. Tuttavia, la solidarietà perdura fino a quando non
sia stata comunicata all’amministratore copia conforme all’originale
del titolo che attua il subentro.“;
c) il comma 3, è sostituito dal seguente:
“In caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per
un trimestre, l’amministratore può sospendere l’utilizzazione
dei servizi comuni suscettibili di godimento separato, salvo che l’autorità giudiziaria
riconosca in via d’urgenza l’essenzialità del servizio per
la realizzazione di diritti fondamentali della persona e l’impossibilità oggettiva
del ricorso a mezzi alternativi. Il divieto di sospensione non può avere
durata superiore a sei mesi.“».
Art. 17
1. All’articolo 64 delle disposizioni per l’attuazione del
codice civile e disposizioni transitorie, il comma 1 è sostituito
dal seguente:
«Sulla revoca dell’amministratore, nei casi indicati dal dodicesimo
comma dell’articolo 1129 e dal quarto comma dell’articolo
1131 del codice, il tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto
motivato, sentito l’amministratore in contraddittorio con il ricorrente».