INTRODUZIONE
AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI ADRIANO COMUZIO
Ultimo aggiornamento: 25 Agosto, 2010>

Sentenze parte II

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AMMINISTRATORE - CESSAZIONE DELL'INCARICO - OBBLIGO DI RESTITUIRE AL CONDOMINIO IL RENDICONTO DELLA GESTIONE

Sentenza Corte di Cassazione del 3 dicembre 1999 n° 13504

L'amministratore di un condominio, alla cessazione del suo mandato, ha l'obbligo di restituire ai condomini quanto ricevuto a causa dello svolgimento dell' incarico, tra cui i documenti concernenti la gestione, nè può trattenerli finché non rimborsato delle somme anticipate per conto del condominio, avvalendosi del principio inademplenti non est adimplendum, non essendovi corrispettività nè interdipendenza tra dette prestazioni, originate da titoli diversi.

IMPUGNAZIONE DEL RENDICONTO: SOGGETTI LEGITTIMATI

Appello Milano 6 agosto 1999, n. 2215

Azione di rendiconto - Legittimazione ad agire - Passaggio di consegne
Si deve escludere che l'azione di rendiconto dia azione che spetta esclusivamente al singolo condomino, dovendosi rilevare che fra le attribuzioni dell'assemblea è sicuramente quella di approvare il preventivo delle spese, il piano di riparto ed il rendiconto annuale dell'amministratore (art. 1135 nn. 2 e 3, Codice civile). Né riveste alcuna efficacia sul punto il rilievo che l'impugnativa del rendiconto spetti al singolo condomino e non al condominio, considerato che il richiamo è da intendersi riferito al rendiconto approvato dall'assemblea, onde la norma giustamente ha previsto l'ipotesi di impugnativa da parte del condomino dissenziente o che comunque ne abbia interesse. Non è dubitabile che normale destinataria del rendiconto di gestione sia l'assemblea quale tipica espressione della collettività condominiale, onde in assenza di spontanea sottomissione del rendiconto all'organo che per legge è destinato all'esame e all'approvazione del rendiconto, la medesima assemblea sia legittimata ad investire l'amministratore del potere di agire per richiedere la presentazione del conto al precedente amministratore.

PASSAGGIO DI CONSEGNE TRA AMMINISTRATORI

Tribunale Milano 24 gennaio 2000, n. 646

Amministratore - Documentazione - Passaggio di consegne - Obbligo - Proponibilità del ricorso d'urgenza
Sussiste il diritto della collettività ad ottenere la consegna del cessato amministratore della documentazione inerente lo svolgimento del mandato di gestione delle cose comuni e, in particolare, della documentazione relativa al personale dipendente e alla esecuzione di lavori straordinari, diritto che ben può essere fatto valere attraverso il procedimento d'urgenza.

RESPONSABILITA' DELL'AMMINISTRATORE USCENTE PER I DEBITI RIMASTI INSOLUTI

Giudice di Pace Milano 31 gennaio 2000, n. 837

Amministratore - Passaggio di consegne - Mancata informazione dell'esistenza di un debito - Oneri aggiuntivi - Responsabilità dell'amministratore uscente
L'ex amministratore che non abbia provveduto al pagamento di un fornitore e non abbia informato dell'esistenza di un debito il suo successore, senza peraltro aver fornito in giudizio alcuna giustificazione di tale mancato pagamento, è tenuto a rimborsare al condominio la differenza tra l'originario credito del terzo fornitore e quanto il condominio sia stato costretto a pagare a seguito di azione giudiziaria da parte del terzo medesimo.

RESPONSABILITA’ DELL’AMMINISTRATORE

Tribunale Milano 15 maggio 2000, n. 5883

Amministratore – Responsabilità – Risarcimento del danno – Solidarietà fra due amministratori
Non apparendo credibile che l’amministratore (n.d.r. subentrato nella carica nel corso dell’esercizio) abbia omesso un comportamento di ordinaria diligenza quale il controllo dei rendiconti (n.d.r. di fatto stilati dal suo predecessore) e della relativa documentazione al momento dell’assunzione del mandato, ed avendo egli illustrato all’assemblea per ottenere l’approvazione il rendiconto dell’esercizio, deve ritenersi lo stesso responsabile – in solido con il suo predecessore – dei danni causati al condominio che derivassero da irregolarità presenti nel rendiconto medesimo.

REDAZIONE RENDICONTO

Cass.civ., sez.II, 7 luglio 2000, n. 9099

La contabilità presentata dall’amministratore del condominio non è necessario che sia redatta con forme rigorose, analoghe a quelle prescritte per i bilanci delle società, ma deve essere idonea a rendere intellegibili ai condomini le voci di entrata e di uscita, con le relative quote di ripartizione, e cioè tale da fornire la prova, attraverso i corrispondenti documenti giustificativi, non solo della qualità e quantità dei frutti percettive delle somme incassate, nonché dell’entità e causale degli esborsi fatti, ma anche di tutti gli elementi di fatto che consentano di individuare e vagliare le modalità con cui l’incarico è stato eseguito e di stabilire se l’operato di chi rende il conto sia adeguato a criteri di buona amministrazione.

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