ORDINE DEL GIORNO: REQUISITI
Cass. civ., sez. II, 27 marzo 2000, n. 3634
Assemblea dei condomini - Avviso di convocazione - Ordine del giorno
- Contenuto - Elencazione specifica degli argomenti da trattare - Accertamento
della sua completezza
Affinché la delibera di un'assemblea condominiale sia valida è necessario
che l'avviso di convocazione elenchi, sia pure in modo non analitico e minuzioso,
specificatamente gli argomenti da trattare sì da far comprendere i termini
essenziali di essi e consentire agli aventi diritto le conseguenti determinazioni
anche relativamente alla partecipazione alla deliberazione. In particolare
la disposizione dell'art. 1105, terzo comma, Codice civile, applicabile anche
in materia di condominio di edifici, la quale prescrive che tutti i partecipanti
debbano essere preventivamente informati delle questioni e delle materie sulle
quali sono chiamati a deliberare, non comporta che nell'avviso di convocazione
debba essere prefigurato lo sviluppo della discussione ed il risultato dell'esame
dei singoli punti da parte dell'assemblea. L'accertamento della completezza
o meno dell'ordine del giorno di un'assemblea condominiale, nonché della
pertinenza della deliberazione dell'assemblea al tema in discussione indicato
nell'ordine del giorno contenuto nel relativo avviso di convocazione, è poi
demandato all'apprezzamento del giudice del merito, insindacabile in sede di
legittimità se adeguatamente motivato.
NOMINA AMMINISTRATORE, VIZI NELLA DELEGA
Cass. 26/04/94 n. 3952
Per le deliberazioni dell'assemblea in seconda convocazione concernenti
le materie indicate dall'art. 1136, quarto comma, c.c., tra le quali
la nomina dell'amministratore, il richiamo alle maggioranze stabilite
dall'art. 1136, secondo comma, c.c., non vale ad estendere il quorum
costitutivo dell'assemblea in prima convocazione, ma importa che per
la costituzione dell'assemblea, come per l'approvazione di esse, è richiesta
una maggioranza che rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio
e che sia costituita dalla maggioranza degli intervenuti e da almeno
un terzo dei partecipanti al condominio.
In difetto di norme particolari, i rapporti tra il rappresentante intervenuto
in assemblea ed il condomino rappresentato sono disciplinati dalle regole sul
mandato con la conseguenza che solo il condomino delegante è legittimato
a far valere gli eventuali vizi della delega.
NOMINA NUOVO AMMINISTRATORE
Cass. 09/06/94 n. 5608
La nomina di un nuovo amministratore del condominio di edificio non
richiede la previa formale revoca dell'amministratore in carica, atteso
che dando luogo ad un rapporto di mandato, comporta, ai sensi dell'art.
1724 c.c., la revoca di quello precedente.
L'amministratore del condominio negli edifici non può essere una persona
giuridica sia perché il rapporto di mandato è essenzialmente
caratterizzato dalla fiducia sia perché le norme del codice civile sull'amministrazione
dei condomini presuppongono che l'amministratore sia una persona fisica, ed
in tal senso ne disciplinano il controllo giudiziario dei relativi atti.
NOMINA E REVOCA DELL'AMMINISTRATORE
Cass. civ., sez. II, 23 agosto 1999, n. 8837
Nel giudizio promosso da alcuni condomini per la revoca dell'amministratore per violazione del mandato, l'interessato legittimato a contraddire è soltanto l'amministratore e non il condominio, il quale non è tenuto né ad autorizzare né a ratificare la resistenza in giudizio dell'amministratore medesimo, trattandosi d'ipotesi estranea a quelle previste dagli articoli 1130 e 1131, Codice civile, e ciò malgrado le ripercussioni nei confronti del condominio degli effetti della pronuncia giudiziale.
MAGGIORANZA PER NOMINA O CONFERMA AMMINISTRATORE
Cass. civ., sez. II, 4 maggio 1994, n. 4269
La disposizione dell'art. 1136 comma quarto c.c. la quale richiede per la deliberazione
dell'assemblea del condominio di edifici riguardante la nomina o la revoca
dell'amministratore la maggioranza qualificata di cui al secondo comma è applicabile
anche per la deliberazione di conferma dell'amministratore dopo la scadenza
del mandato.